Ricorso ex art. 127 della Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12,  contro  la  Regione
autonoma della Sardegna, in persona del Presidente  pro-tempore,  per
la declaratoria di illegittimita' costituzionale  dell'art.  3  della
legge regionale Sardegna 11 aprile 2016, n. 6, come da  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 10 giugno 2016. 
    Sul B.U.R. Sardegna 13 aprile 2016, n. 18 (S.O. n.  1)  e'  stata
pubblicata la legge regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante «Bilancio
di previsione per l'anno 2016 e bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2016-2018)». 
    Il  Governo  ritiene  che  tale  legge  sia   censurabile   nella
disposizione contenuta nell'art. 3 per contrasto con l'art. 81, terzo
comma, Cost. 
    Propone pertanto  questione  di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127 primo comma Cost. per i seguenti motivi. 
    La L.R. 11 aprile 2016, n. 6, all'art. 3 (recante «Spesa»)  cosi'
dispone: 
    1. E' approvato in euro 8.884.339.515,84 in termini di competenza
e in euro 8.515.821.189,22 in termini di cassa, dal 1° gennaio al  31
dicembre, il totale della spesa della Regione  per  l'anno  2016.  La
differenza tra il totale dell'entrata di cui all'art. 2, comma  6,  e
il totale della spesa, pari a euro  -31.553.438,75,  costituisce,  ai
sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011,
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  disavanzo   tecnico   da
coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui  attivi
reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei  residui
passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. 
    2. Sono autorizzati gli impegni e le  liquidazioni  delle  spese,
per l'anno 2016, 2017 e 2018,  dal  l°  gennaio  al  31  dicembre  di
ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla
presente legge entro il limite di stanziamento di  competenza  e  per
l'anno  2016  sono  autorizzati  i   pagamenti   nei   limiti   degli
stanziamenti di cassa. 
    La  disposizione  approva  il  bilancio  della  Regione  non   in
pareggio, con una differenza di €  31.553.438,75  pari  al  disavanzo
tecnico da riaccertamento straordinario. 
    In applicazione dell'art. 3, comma 13 (1) del decreto legislativo
n. 118/2011 la norma rinvia la copertura del disavanzo  «nei  bilanci
degli esercizi successivi con i  residui  attivi  reimputati  a  tali
esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati
e del fondo pluriennale vincolato di entrata». 
    Pur rispettando formalmente la  citata  previsione  dell'art.  3,
comma 13, la disposizione omette pero' di darvi attuazione, in quanto
la copertura avrebbe dovuta essere disposta all'interno della  stessa
L. R., che ha ad oggetto appunto «Bilancio di previsione  per  l'anno
2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018)». 
    Ne consegue che la norma, pur rispettando formalmente  la  citata
previsione dell'art. 3, comma  13,  sul  piano  concreto  non  ne  fa
applicazione, considerato che la copertura non e'  stata  prevista  -
come sarebbe stato necessario - nel bilancio di previsione 2017. 
    La disposizione impugnata si pone quindi in contrasto con  l'art.
81, terzo comma Cost. il quale, com'e' noto, prevede che «Ogni  legge
che importi nuovi o  maggiori  oneri  provvede  ai  mezzi  per  farvi
fronte». 

(1) L'art. 3, comma 13 del  decreto  legislativo  n.  118/2011  cosi'
    dispone:  «Nel  caso  in  cui  a   seguito   del   riaccertamento
    straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati  ad
    un esercizio sono di  importo  superiore  alla  somma  del  fondo
    pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei  residui  attivi
    reimputati al medesimo esercizio,  tale  differenza  puo'  essere
    finanziata  con  le  risorse  dell'esercizio  o   costituire   un
    disavanzo  tecnico  da  coprirsi,  nei  bilanci  degli   esercizi
    successivi con  i  residui  attivi  reimputati  a  tali  esercizi
    eccedenti rispetto alla somma dei residui  passivi  reimputati  e
    del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli  esercizi  per  i
    quali si e'  determinato  il  disavanzo  tecnico  possono  essere
    approvati  in  disavanzo  di  competenza,  per  un  importo   non
    superiore al disavanzo tecnico».